Art. 6.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Il fermo dei beni mobili registrati di cui al comma 1 può essere

 

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disposto solo nei casi in cui il debito risulti di valore proporzionato almeno al cinquanta per cento del veicolo e comunque a partire da un minimo di 3.000 euro.
      1-ter. Il fermo dei beni mobili registrati di cui al comma 1 non può essere disposto nei casi in cui, con riferimento al medesimo debito, sono già state emesse altre misure cautelari».

      2. Al comma 2 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile».