1. Dopo il comma 1 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il fermo dei beni mobili registrati di cui al comma 1 può essere
2. Al comma 2 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile».